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Illuminazione dannosa sul lavoro

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Quando si parla di sicurezza sul lavoro vengono subito  alla mente tutti quei terribili eventi di “morti bianche” che fino a non molto tempo fa riempivano le pagine di cronaca dei giornali nazionali e locali. Ora se ne parla un po’ meno, ciò non significa che gli incidenti non avvengano più, o che ora vengano adottate tutte le necessarie misure precauzionali di sicurezza. Ci mancherebbe altro, tutti i giorni, proprio davanti a dove lavoro io, ogni istante vengono eluse le più banali regole di sicurezza in cantiere: nessun elmetto, operai in elevazione senza cintura, e via dicendo.

Ebbene, forse non tutti sanno che, parlando proprio di sicurezza, nel 2008 è stata introdotto il nuovo decreto 81 (che potete trovare qua in versione integrale)  per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro che sostituisce la nota e ormai obsoleta legge 626 del 1994.
Oggi vorrei dare uno sguardo veloce solo ad alcune parti del nuovo decreto legislativo 81 2008, la cui trattazione completa esula assolutamente dagli scopi, dai testi e degli scopi afferenti a questo blog, e poi diciamoci negli occhi…stiamo parlando di un testo di legge estremamente tecnico di oltre 300 pagine ….

Comunque torniamo a noi, vorrei aprire con voi un piccolo dibattito riguardante la trattazione in materia di illuminazione,  ciò che mi interessa non è però la parte riguardante i requisiti minimi di illuminazione necessari al corretto svolgimento del compito visivo, che vengono trattati in maniera molto più specifica e dettagliata nella UNI12464-1 del 2004, vorrei dare uno sguardo invece al Capo V della legge, che stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Quando si parla di radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni comprese tra gli 100nm e 1mm quindi dagli ultravioletti (UVC, UVB, UVA) compresi nella banda tra i 100 e 400 nm ai raggi infrarossi (IRA, IRB, IRC), passando per la componente “visibile” della radiazione, compresa, come noto, da 380 a 780 nm.

SpettroVisibile diagramma spettrale

NB ildiagramma è ordinato per valori crescenti di frequenza, se fosse ordinato per lunghezza d’onda sarebbe l’inverso

Dunque, citando direttamente la legge: “Nell’ambito della valutazione dei rischi , il datore di lavoro (opportunamente   laureato in fisica :D) valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. Al superamento di detti limiti conseguirà l’attuazione di un piano adeguato che preservi l’incolumità dei lavoratori.
Ma diamo un occhiata a come si dovrebbero calcolare questi limiti secondo quanto previsto nell’ allegato XXXVII, che vi riporto in parte per non annoiarvi, ma che potete trovare qua in versione integrale:

Dunque le formule semplificate per la verifica dei valori da confrontare con i valori limite opportunamente tabellati sono:

Formule

e relativa  legenda:

Legenda 01legenda 02

Prendiamo dunque in esame, giusto per fare un esempio la formula (c,d) relativa allo spettro compreso tra 300 e 700nm, che comprende l’ultima parte degli ultravioletti e il visibile esclusa la parte più prossima agli IR.

La formula per la valutazione del valore da confrontare è dato dalla sommatoria del prodotto tra L(λ) che è  un valore di radianza specifico per lunghezza d’onda espresso in W/m2*steradiante* nm cioè una densità di emissione spettrale riferita ad un angolo solido sotteso per lunghezza d’onda.

Bene questo L(λ) lo motiplico per B(λ) che è un valore adimensionale che “pesa” il danno fisico per lunghezza d’onda , che trovate opportunamente tabellato qua sotto (tab 1.3)

tab 1.3

Credo che fin qua la cosa sia poco chiara a molti di voi, miei cari lettori… nulla di male è roba difficile da digerire, e poi a dire il vero lo scopo di tutta questa spatafiata non è certo la dimostrazione di questa formula, ma l’applicabilità di questa.

Infatti se è vero che molti valori sono tabellati e noti, alcuni rimangono un mistero, ma non un mistero sul significato, ma su chi è in grado di fornire questi dati…beh che poi non è poi un mistero così misterioso, visto che sono ben pochi (spero nessuno a dire il vero) quelli che a casa, al posto della TV hanno un bello spettrografo in grado di fornire tutti i valori di L(λ) che desideriamo  , quindi chi ci rimane? Beh Philips, Osram, Sylvania , ecc, che però…figuriamoci se renderanno mai disponibili i dati top secret sulla composizione spettrale delle proprie miscele di alogenuri e polveri fluorescenti. Quindi attendiamo che siano loro a rilasciare i dati finiti, i valori specifici delle diverse sorgenti che dovranno rispettare i più noti limiti imposti dalla normativa ( e per la cui calcolazione vi rimando all’allegato XXXVII)

Voi cosa ne pensate?

Spero di non avervi annoiato e…alla prossima!! 😀

Giacomo
Giacomohttp://www.rossilighting.it
Giacomo Rossi, architetto e lighting designer free lance, fondatore di Luxemozione.com. Dopo anni di attività nella progettazione della luce, fonda assieme ad altri colleghi LDT-Lighting Design Team , studio multidisciplinare di progettazione della luce. Alla progettazione affianca l'attività come docente presso il Politecnico di Milano e altre importanti scuole di architettura e design. tra cui IED Istituto Europeo di Design. E' inoltre autore di articoli su riviste del settore illuminotecnico. Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo di Apil-associazione dei professionisti dell'illuminazione.

3 Commenti

  1. Ciao.
    Ci ho ripensato sulla normativa, ed in effetti penso che occorra proprio dotarsi di uno spettrografo…
    Ti faccio un esempio: per lo studio di ing. con cui collaboro ogni tanto capita di fare valutazioni sul rumore in ambito lavorativo.
    Ovviamente nessuna ditta fornisce i dB di un trapano o di un escavatore: occorre pertanto comprare un fonometro e fare le misurazioni di ogni strumento utilizzato.
    Anche il fonometro non costa poco…purtroppo chi non ha soldi non fa soldi in questi ambiti…

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