Legge inquinamento luminoso, la Lombardia si aggiorna

Apriamo la settimana con una notizia bomba che farà saltare molti di voi sulla sedia. Settimana scorsa mi è capitata tra le mani  la bozza della proposta di revisione della Legge Regionale lombarda in materia di inquinamento luminoso: PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000, N. 17.
In sonstanza una serie di emendamenti che andranno a sostituire molti e controversi articoli della storica LR 17 2000 che per anni hanno suscitato non poche perplessità tra i professionisti lighting designer, a causa proprio del carattere rigidamente  impositivo che la caratterizzava.

Nel tempo, come molti di voi sapranno, le molte restrizioni imposte hanno subito delle modifiche nate prima di tutto da un  dialogo aperto con i professionisti. Ad esempio l’utilizzo imposto delle sorgenti a  “luce gialla” così utile agli astrofili per meglio vedere la volta celeste, ma nemica della bella architettura, che come esigenza primaria ha l’esaltazione della matericità e dei colori che la descrivono, non certo possibile con sorgenti caratterizzate da un’emissione praticamente monocromatica e una resa dei colori pessima. Oggi le cose sono molto cambiate, basti pensare al normale utilizzo di sorgenti caratterizzate da “luce bianca” o meglio da una resa cromatica migliore in grado di meglio valorizzare gli aspetti architettonici di un centro storico e, a quanto pare, in determinate condizioni di luminanza di garantire una miglior performance in ambito stradale (vi rimando alla magnifica trattazione di Matteo Saraceni di Arching).
Da tempo si sta lavorando ad una revisione più ampia della LR17 2000, consapevole che in dieci anni le esigenze e le tecnologie cambiano. L a nuova legge introduce di fatto molte novità, sicuramente alcune saranno spunto di dibattito, spero su questo blog, Sicuramente da notare l’utilizzo di un linguaggio illuminotecnico più preciso e meno raffazzonato di quello utilizzato nella storica legge del 2000, una trattazione più specifica sui LED e un discorso molto meglio definito sui Piani di Illuminazione.

Ma vediamo più nello specifico quali sono i punti salienti, qua di seguito vi riporto i paragrafi che secondo me sono portatori di migliorie o quantomeno definiscono un assetto più razionale del sistema di pianificazione, progettazione e controllo. Per una trattazione completa delle modifiche vi segnalo il testo integrale della proposta.

Definizione del Piano di Illuminazione

  1. Il piano dell’illuminazione di cui all’art. 1-bis, comma 1, lettera c),costituisce integrazione al Programma di Governo del Territorio.
  2. Il piano, comprensivo di relazione introduttiva, elaborati grafico – planimetrici, criteri di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è conforme alle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 8950,alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e alle normative tecniche e di sicurezza di settore, oltre a essere adeguato al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di vincoli ambientali e/o territoriali.
  3. Obiettivi del piano sono:

a)la riduzione dell ‘inquinamento luminoso e ottico;

b)l’economia di gestione degli impianti, attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, e degli oneri di manutenzione;

c)   il risparmio energetico, in coerenza con le indicazioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE”

d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;

e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.

4. La Regione concede, direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:

a) la predisposizione del piano dell’illuminazione pubblica, in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a € 10.000,00;

b) l’adeguamento o il rifacimento degli impianti pubblici di illuminazione esterna, conformi alle disposizioni della presente legge.

5.Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti, da parte di soggetti interessati,
sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. ”

Definizione degli enti preposti al controllo dei Piani Comunali di Illuminazione e (finalmente)  illuminazione pubblica

La Regione si avvale di:

a)    CESTEC SpA, per:

  1. la verifica della coerenza dei piani comunali dell’illuminazione rispetto alle linee guida regionali:
  2. l’organizzazione e l’aggiornamento del catasto dei suddetti piani e il successivo invio all’Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all’art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, anche ai fini degli adempimenti di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all’art. 3 della medesima legge;
  3. la verifica preliminare dei progetti esecutivi degli impianti di illuminazione pubblica, presentati dai comuni e dalle province;
  4. il riconoscimento, con il ricorso all’attestazione allegata alla presente legge dei laboratori fotometrici in possesso dei requisiti di cui all’art. 6-ter;
  5. la promozione di campagne informative sugli sviluppi tecnologici del settore e sulle applicazioni delle stesse;

b)    dell ‘Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) per:

1. la verifica, su richiesta dei comuni, delle province o della Regione, delle caratteristiche costruttive e prestazionali degli impianti di illuminazione esterna e la redazione del relativo processo verbale, da inviare al soggetto richiedente entro i successivi 30 giorni, con l’indicazione degli eventuali interventi da porre in essere per la messa a norma degli impianti stessi. Nei casi di comprovata non corretta applicazione della marcatura CE, il verbale deve essere inviato anche al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Tutela del Mercato. La verifica può essere svolta anche con la collaborazione delle associazioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso e con Unioncamere. ”

Il progetto illuminotecnico:

“1-bis.Ai fini dell’approvazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), il progetto illuminotecnico dell’impianto deve essere:

a)        redatto dalle figure professionali specialistiche, di cui all’art. 6-bis, comma 1, che ne attestano, con l’ausilio di dedicata relazione tecnica, la conformità alla presente legge, nonché alla normativa tecnica e di sicurezza di settore;

b)   corredato da:

  1. documentazione tecnica riportante le caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi impiegati, rilasciata da istituto di certificazione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, ovvero da laboratori fotometrici delle stesse case costruttrici, riconosciuti ai sensi dell’art. 6, comma 8 – bis, e comprovata da misurazioni fotometriche, sia in forma tabellare numerica cartacea, sia su file standard normalizzato verificabile (Eulumdat o equivalenti), da indicazioni sulla posizione di misura del corpo illuminante e dalla firma del responsabile tecnico dell’istituto/laboratorio certificatore;
  2. certificazione ENEC o equivalente acclarante la congruità dei materiali elettrici applicati al prodotto, in alternativa alla specifica documentazione di conformità ai requisiti delle direttive europee, applicabili ai fini della marcatura CE;

Illuminazione di edifici storici:

L’illuminazione degli edifici di rilevanza storica e artistica e dei monumenti deve essere
conforme a quanto disposto dal comma 2. L’illuminazione dal basso verso l’alto è
consentita, a condizione che:

a)          l’illuminamento medio Em sull’opera, sia pari, come valore massimo, a due volte l’illuminamento medio Eo esistente al suo intorno, sul piano orizzontale, e, in ogni caso, non superiore a 30 lux;

b)          l’illuminamento medio Em, al di fuori del perimetro delimitato dalla sagoma del soggetto illuminato e calcolato su una superficie contigua fittizia di area equivalente e distribuita sull’intorno perimetrico, risulti < 20% dell’illuminamento medio stesso;

c)           le condizioni di cui alle lettere a) e b) siano verificate e comprovate da calcoli fotometrici congrui;

d)          lo spegnimento degli impianti avvenga entro le ore ventiquattro. ”

Si noti l’introduzione di parametri validi dal punto di vista illuminotecnico, si parla finalmente di illuminamento medio sull’opera (nella versione precedente si parlava con un linguaggio tecnicamente stentato di 15lux non ben definiti) e del rapporto che questo deve avere con l’illuminazione d’intorno.

Impianti e risparmio energetico:

c) incentiva, a pari livello di classificazione di luminanza o illuminamento di progetto, l’impiego di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interdistanza dei punti luce e contenuti costi manutentivi. Negli impiantì di illuminazione di strade, di piste ciclabili, di aree pedonali e di spazi destinati all’uso pubblico, tali apparecchi, contestualmente alla dedicata sorgente luminosa, devono:

1)           avere un rendimento percentuale superiore al 55%, inteso come rapporto tra flusso luminoso in uscita dall’apparecchio e flusso luminoso emesso dalla sorgente interna;

2)           mantenere livelli di luminanza o illuminamento non superiori a quelli fissati dalle vigenti normative di settore, con le relative tolleranze di misura e fermo restando i vincoli di antinquinamento luminoso di cui all’art.6, comma 2, declassando l’ambito da illuminare, ove possibile e ai fini energetico – ambientali e anti abbagliamento, di un livello. Il declassamento stradale, per la maggior resa cromatica, non è consentito in presenza di installazioni dotate di tecnologia a LED;

nel punto sopra si noti la frase sottolineata, che di fatto esclude i LED dalla controverso paragrafo introdotto dalla UNI 11248, in  cui è consentito un declassamento della strada in presenza di sorgenti dotate di Ra>60. Passaggio, che a detta di molti (e anche del sottoscritto), lascia il tempo che trova. La vera domanda da porsi è sul perché i LED siano esclusi e altre sorgenti invece no,  come le mercurio bassa pressione che di fatto non dovrebbero essere nemmeno più in commercio,ma rientrano invece nella categoria di sorgenti caratterizzate da Ra>60.

 

3)           garantire, se asserviti a percorsi stradali e/o ciclo – pedonali, rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti, lungo il medesimo lato viabilistico, non inferiori al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di interferenze, quali alberature, ostacoli fisici o similari, ovvero laddove gli interventi siano funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell’impianto; le realizzazioni bilaterali frontali o quinconce sono consentite laddove siano necessarie luminanze di progetto superiori a 1,5 cd/m2,per carreggiate che superino i 9 metri di larghezza; ”

p) dopo la lettera c) del comma 10-bis sono aggiunte le seguenti:

“c-bis indirizza gli enti locali ad approvare capitolati d’appalto per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica che privilegino, in relazione all’ambito di intervento, soluzioni contraddistinte da elevati interassi dei singoli punti luce e minore potenza installata;

c-ter incentiva, in coerenza con le disposizioni della presente legge, l’impiego e la diffusione di tecnologie a LED, caratterizzate da sorgenti meno inquinanti dello spettro elettromagnetico e, in ogni caso, con temperature di colore inferiori a 3500 K. Tale ultimo limite non rileva ai fini delle applicazioni di cui all’art. 6, commi 3), 6) e 10. ” nel punto sopra non capisco francamente il perché di questo limite.

 

I professionisti incaricati:

1.    La realizzazione degli impianti di illuminazione esterna di cui alla presente legge è
subordinata alla redazione e all’asseverazione di dedicati progetti illuminotecnici,
redatti, in conformità alle direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, da tecnici specialistici,
laureati o diplomati e iscritti agli ordini degli ingegneri/architetti e ai collegi dei periti
industriali/geometri, che dispongano, in alternativa:

a)           di dimostrata esperienza biennale nella progettazione illuminotecnica, acquisita nell’esercizio della libera professione;

b)           di attestato di frequenza, con esito positivo, di idonei corsi di formazione in materia illuminotecnica, concernenti l’applicazione della presente legge regionale.

La frase sopra significa in soldoni che i soggetti che possono sottoscrivere un progetto che ricade all’interno delle categorie di lavoro sottoposte alla legge devono comunque essere iscritti ad un ordine e avere inoltre una o l’altra opzione.

  1. Il progetto deve essere corredato dalla dichiarazione di conformità alla presente legge, sottoscritta dal progettista illuminotecnico, e dalla documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera d).
  2. Al completamento dell’impianto e prima della sua messa in esercizio, la società realizzatrice deve rilasciare, al committente, la dichiarazione di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto, alla presente legge e alle norme tecniche di settore.
  3. Il collaudo elettrico e illuminotecnico dell’impianto viene effettuato dalla direzione dei lavori, cui compete l’asseverazione circa la coerenza dello stesso con il progetto esecutivo. Per gli impianti di pubblica illuminazione, tali adempimenti sono posti in

capo alle figure professionali individuate dal decreto legislativo 12 aprile 20062006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE “.

Duque questo è un po’ il succo del discorso, rimando come dicevo al testo integrale che trovate più sopra.

Mi raccomando aspetto i vostri commenti!

Alla prossima

Giacomo

Giacomo Rossi, architetto e lighting designer free lance, fondatore di Luxemozione.com. Dopo anni di attività nella progettazione della luce, fonda assieme ad altri colleghi LDT-Lighting Design Team , studio multidisciplinare di progettazione della luce. Alla progettazione affianca l'attività come docente presso il Politecnico di Milano e altre importanti scuole di architettura e design. tra cui IED Istituto Europeo di Design. E' inoltre autore di articoli su riviste del settore illuminotecnico. Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo di Apil-associazione dei professionisti dell'illuminazione.

View Comments

  • Per l'ennesiva volta si è persa l'occasione per mettere d'acordo le parti...
    Varrà dire , che a i fini di rispeario energetico si utilizzaremmo ioduri a 4000 o 6000 kelvin, che mi permetteno di declassare, ma non utilizzeremo LED di eguale temperatura di colore.. dato che viene espressamente vietata in tale tecnologia la declassazione.

    E' evidente da parte dei promotori la volontà di fermare una tecnologia, che in ambito di visibilità politica, ha tolto loro molti articoli sui quotidiani locali...

    E quì mi fermo, sperando in un tavolo di confronto che già da tempo doveva essere messo in piedi.

    Spero che ci sia un ripensamento...

  • Ciao Leonardo,
    il problema come al solito è che quando si sborda troppo in un senso (LED panacea di tutti i mali del mondo) si cerca di tornare sui passi imponendo vincoli insensati.
    Spero che questo sia il luogo per un giusto confronto di idee in merito...aspetto altri commenti.
    Matteo...dove sei? :)
    Giacomo

  • Concordo con Giacomo, a me pare che si voglia far passare i LED come la soluzione di tutto, e soprattutto gli amministratori ed i media ci si lancino a capofitto, senza ragionare veramente in senso ampio sul tema.

    Il limite sulle temperature di colore va inteso credo come rivolto, oltre che a preservare il cielo, anche ad una migliore qualità di luce, personalmente giudico i 6000 una luce troppo fredda, soprattutto se inserita a fianco del sodio ad alta pressione.

    Ciao

  • Vi parlo da nostalgico e conservatore quale sono nell'animo ...
    Quando ho cominciato a fare questo lavoro la lampada di riferimento era la mercurio...
    A quei tempi era poco gradita la SHP, poi sono arrivate le ioduri e la storia si è ripetuta..

    Purtroppo o per fortuna la strada del LED è presa, quello che è assurdo è il fatto che i 4000K dei LED siano diversi dai 4000K di una ioduri metallici.
    Se lo scopo e frenare gli spettri troppo estesi, allora il valore deve essere uguale per tutte le sorgenti e ne comprendo la ragione; se lo scopo è affondare una nuova tecnologia allora ci devono spiegare il motivo.

    Sulle temperature più opportune da usare, si entra nell'aspetto architettonico/progettuale, in certi luoghi sono scorretti od opportuni i 2000K in altri i 4000K in altri i 6000K.
    La scelta della sorgente fa parte del PROGETTO che deve fare il PROGETTISTA COMPETENTE.

  • Hai ragione Elledì, anche secondo me deve valere per tutti i tipi di luce...
    Hai ragione anche quando dici che la temperatura di luce va scelta in base all'ambito, ma sul funzionale sopra i 4000 non andrei, e dovrebbe farlo il progettista competente, ma lo sai bene che l'80% degli impianti non è progettato dai progettisti ma da tutti gli altri, dall'installatore al rappresentante della Ditta, e quindi lasciare questa scelta libera vorrebbe dire anarchia totale!

  • Punire pochi per educarne cento? Questa è la politica? Scusa ma non sono d'accordo. E' lo stesso vincolo che 10 anni fa venne imposto con le lampade al sodio.

  • Scusa Giacomo, non vorrei essere brutale o cinico, ma il principio di punire pochi per educare gli altri sta sotto una marea di norme ambientali...può non piacere a livello ideale ma ti assicuro che funziona anche in questo campo, una volta che il sistema capisce che le norme vanno rispettate, (ed occorre che qualcuno ovviamente controlli, la norma da sola serve relativamente...), si adegua con una certa velocità, se si lascia invece il tutto alla libera iniziativa saranno a norma forse l'1% degli impianti, soprattutto se non ci sonon spinte economiche e di opinione pubblica in tal senso...

  • Buongiorno a tutti.
    La legge 17/2000 aveva bisogno di un aggiornamento ed è un bene che questo stia per essere attuato.
    Non mi fermerei a discutere sui LED o non LED, 1000K o 10000K. I progetti ben fatti e quelli mal fatti sono sempre esistiti e non saranno i LED a risolvere i problemi legati a impianti "progettati" da chi non è preparato per farlo o da chi ha come unico obiettivo quello di vendere il proprio prodotto "rivoluzionario". Mi sembra che questa proposta di integrazione della legge cerchi innanzitutto di ben definire chi deve fare cosa e se riuscirà a fare capire od obbligare le committenze l'importanza di avere un progettista qualificato allora avremo fatto passi da gigante.
    Mi dispiace solo (e Giacomo tu lo sai) per quel "in alternativa": a mio parere nell'ambito dell'illuminotecnica, dove non esistono ordini o collegi e neppure una ben definita preparazione scolastica dovrebbe avere più valore l'esperienza (qui è richiesta solo in alternativa ad un titolo) che l'iscrizione ad un albo.
    ...

    • purtroppo DOBBIAMO fermarci sui 1000K o 10000K
      Quando lo scrivono sulla legge DIVENTA LEGGE !
      Poi vacci a discutere con il tecnico del comune sul fatto che la teperatura di colore tra led ed mhl non dovrebbe essere trattata diversamente!
      Lui si para il c..o e basta.

      Semplicemente non ha senso questa imposizione.

  • Vorrei segnalare che la frase:
    [...]a tecnici specialistici, laureati o diplomati e iscritti agli ordini degli ingegneri/architetti e ai collegi dei periti industriali/geometri, che dispongano, in alternativa:
    a)di dimostrata esperienza biennale nella progettazione illuminotecnica, acquisita nell’esercizio della libera professione;
    b)di attestato di frequenza, con esito positivo, di idonei corsi di formazione in materia illuminotecnica, concernenti l’applicazione della presente legge regionale.[...]

    significa in soldoni che i soggetti che possono sottoscrivere un progetto che ricade all'interno delle categorie di lavoro sottoposte alla legge devono comunque essere iscritti ad un ordine e avere inoltre una o l'altra opzione.

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