Apriamo la settimana con una notizia bomba che farà saltare molti di voi sulla sedia. Settimana scorsa mi è capitata tra le mani la bozza della proposta di revisione della Legge Regionale lombarda in materia di inquinamento luminoso: PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000, N. 17.
In sonstanza una serie di emendamenti che andranno a sostituire molti e controversi articoli della storica LR 17 2000 che per anni hanno suscitato non poche perplessità tra i professionisti lighting designer, a causa proprio del carattere rigidamente impositivo che la caratterizzava.
Nel tempo, come molti di voi sapranno, le molte restrizioni imposte hanno subito delle modifiche nate prima di tutto da un dialogo aperto con i professionisti. Ad esempio l’utilizzo imposto delle sorgenti a “luce gialla” così utile agli astrofili per meglio vedere la volta celeste, ma nemica della bella architettura, che come esigenza primaria ha l’esaltazione della matericità e dei colori che la descrivono, non certo possibile con sorgenti caratterizzate da un’emissione praticamente monocromatica e una resa dei colori pessima. Oggi le cose sono molto cambiate, basti pensare al normale utilizzo di sorgenti caratterizzate da “luce bianca” o meglio da una resa cromatica migliore in grado di meglio valorizzare gli aspetti architettonici di un centro storico e, a quanto pare, in determinate condizioni di luminanza di garantire una miglior performance in ambito stradale (vi rimando alla magnifica trattazione di Matteo Saraceni di Arching).
Da tempo si sta lavorando ad una revisione più ampia della LR17 2000, consapevole che in dieci anni le esigenze e le tecnologie cambiano. L a nuova legge introduce di fatto molte novità, sicuramente alcune saranno spunto di dibattito, spero su questo blog, Sicuramente da notare l’utilizzo di un linguaggio illuminotecnico più preciso e meno raffazzonato di quello utilizzato nella storica legge del 2000, una trattazione più specifica sui LED e un discorso molto meglio definito sui Piani di Illuminazione.
Ma vediamo più nello specifico quali sono i punti salienti, qua di seguito vi riporto i paragrafi che secondo me sono portatori di migliorie o quantomeno definiscono un assetto più razionale del sistema di pianificazione, progettazione e controllo. Per una trattazione completa delle modifiche vi segnalo il testo integrale della proposta.
Definizione del Piano di Illuminazione
- Il piano dell’illuminazione di cui all’art. 1-bis, comma 1, lettera c),costituisce integrazione al Programma di Governo del Territorio.
- Il piano, comprensivo di relazione introduttiva, elaborati grafico – planimetrici, criteri di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è conforme alle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 8950,alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e alle normative tecniche e di sicurezza di settore, oltre a essere adeguato al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di vincoli ambientali e/o territoriali.
- Obiettivi del piano sono:
a)la riduzione dell ‘inquinamento luminoso e ottico;
b)l’economia di gestione degli impianti, attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, e degli oneri di manutenzione;
c) il risparmio energetico, in coerenza con le indicazioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE”
d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.
4. La Regione concede, direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:
a) la predisposizione del piano dell’illuminazione pubblica, in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a € 10.000,00;
b) l’adeguamento o il rifacimento degli impianti pubblici di illuminazione esterna, conformi alle disposizioni della presente legge.
5.Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti, da parte di soggetti interessati,
sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. ”
Definizione degli enti preposti al controllo dei Piani Comunali di Illuminazione e (finalmente) illuminazione pubblica
La Regione si avvale di:
a) CESTEC SpA, per:
- la verifica della coerenza dei piani comunali dell’illuminazione rispetto alle linee guida regionali:
- l’organizzazione e l’aggiornamento del catasto dei suddetti piani e il successivo invio all’Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all’art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, anche ai fini degli adempimenti di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all’art. 3 della medesima legge;
- la verifica preliminare dei progetti esecutivi degli impianti di illuminazione pubblica, presentati dai comuni e dalle province;
- il riconoscimento, con il ricorso all’attestazione allegata alla presente legge dei laboratori fotometrici in possesso dei requisiti di cui all’art. 6-ter;
- la promozione di campagne informative sugli sviluppi tecnologici del settore e sulle applicazioni delle stesse;
b) dell ‘Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) per:
1. la verifica, su richiesta dei comuni, delle province o della Regione, delle caratteristiche costruttive e prestazionali degli impianti di illuminazione esterna e la redazione del relativo processo verbale, da inviare al soggetto richiedente entro i successivi 30 giorni, con l’indicazione degli eventuali interventi da porre in essere per la messa a norma degli impianti stessi. Nei casi di comprovata non corretta applicazione della marcatura CE, il verbale deve essere inviato anche al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Tutela del Mercato. La verifica può essere svolta anche con la collaborazione delle associazioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso e con Unioncamere. ”
Il progetto illuminotecnico:
“1-bis.Ai fini dell’approvazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), il progetto illuminotecnico dell’impianto deve essere:
a) redatto dalle figure professionali specialistiche, di cui all’art. 6-bis, comma 1, che ne attestano, con l’ausilio di dedicata relazione tecnica, la conformità alla presente legge, nonché alla normativa tecnica e di sicurezza di settore;
b) corredato da:
- documentazione tecnica riportante le caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi impiegati, rilasciata da istituto di certificazione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, ovvero da laboratori fotometrici delle stesse case costruttrici, riconosciuti ai sensi dell’art. 6, comma 8 – bis, e comprovata da misurazioni fotometriche, sia in forma tabellare numerica cartacea, sia su file standard normalizzato verificabile (Eulumdat o equivalenti), da indicazioni sulla posizione di misura del corpo illuminante e dalla firma del responsabile tecnico dell’istituto/laboratorio certificatore;
- certificazione ENEC o equivalente acclarante la congruità dei materiali elettrici applicati al prodotto, in alternativa alla specifica documentazione di conformità ai requisiti delle direttive europee, applicabili ai fini della marcatura CE;
Illuminazione di edifici storici:
L’illuminazione degli edifici di rilevanza storica e artistica e dei monumenti deve essere
conforme a quanto disposto dal comma 2. L’illuminazione dal basso verso l’alto è
consentita, a condizione che:
a) l’illuminamento medio Em sull’opera, sia pari, come valore massimo, a due volte l’illuminamento medio Eo esistente al suo intorno, sul piano orizzontale, e, in ogni caso, non superiore a 30 lux;
b) l’illuminamento medio Em, al di fuori del perimetro delimitato dalla sagoma del soggetto illuminato e calcolato su una superficie contigua fittizia di area equivalente e distribuita sull’intorno perimetrico, risulti < 20% dell’illuminamento medio stesso;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) siano verificate e comprovate da calcoli fotometrici congrui;
d) lo spegnimento degli impianti avvenga entro le ore ventiquattro. ”
Si noti l’introduzione di parametri validi dal punto di vista illuminotecnico, si parla finalmente di illuminamento medio sull’opera (nella versione precedente si parlava con un linguaggio tecnicamente stentato di 15lux non ben definiti) e del rapporto che questo deve avere con l’illuminazione d’intorno.
Impianti e risparmio energetico:
c) incentiva, a pari livello di classificazione di luminanza o illuminamento di progetto, l’impiego di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interdistanza dei punti luce e contenuti costi manutentivi. Negli impiantì di illuminazione di strade, di piste ciclabili, di aree pedonali e di spazi destinati all’uso pubblico, tali apparecchi, contestualmente alla dedicata sorgente luminosa, devono:
1) avere un rendimento percentuale superiore al 55%, inteso come rapporto tra flusso luminoso in uscita dall’apparecchio e flusso luminoso emesso dalla sorgente interna;
2) mantenere livelli di luminanza o illuminamento non superiori a quelli fissati dalle vigenti normative di settore, con le relative tolleranze di misura e fermo restando i vincoli di antinquinamento luminoso di cui all’art.6, comma 2, declassando l’ambito da illuminare, ove possibile e ai fini energetico – ambientali e anti abbagliamento, di un livello. Il declassamento stradale, per la maggior resa cromatica, non è consentito in presenza di installazioni dotate di tecnologia a LED;
nel punto sopra si noti la frase sottolineata, che di fatto esclude i LED dalla controverso paragrafo introdotto dalla UNI 11248, in cui è consentito un declassamento della strada in presenza di sorgenti dotate di Ra>60. Passaggio, che a detta di molti (e anche del sottoscritto), lascia il tempo che trova. La vera domanda da porsi è sul perché i LED siano esclusi e altre sorgenti invece no, come le mercurio bassa pressione che di fatto non dovrebbero essere nemmeno più in commercio,ma rientrano invece nella categoria di sorgenti caratterizzate da Ra>60.
3) garantire, se asserviti a percorsi stradali e/o ciclo – pedonali, rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti, lungo il medesimo lato viabilistico, non inferiori al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di interferenze, quali alberature, ostacoli fisici o similari, ovvero laddove gli interventi siano funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell’impianto; le realizzazioni bilaterali frontali o quinconce sono consentite laddove siano necessarie luminanze di progetto superiori a 1,5 cd/m2,per carreggiate che superino i 9 metri di larghezza; ”
p) dopo la lettera c) del comma 10-bis sono aggiunte le seguenti:
“c-bis indirizza gli enti locali ad approvare capitolati d’appalto per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica che privilegino, in relazione all’ambito di intervento, soluzioni contraddistinte da elevati interassi dei singoli punti luce e minore potenza installata;
c-ter incentiva, in coerenza con le disposizioni della presente legge, l’impiego e la diffusione di tecnologie a LED, caratterizzate da sorgenti meno inquinanti dello spettro elettromagnetico e, in ogni caso, con temperature di colore inferiori a 3500 K. Tale ultimo limite non rileva ai fini delle applicazioni di cui all’art. 6, commi 3), 6) e 10. ” nel punto sopra non capisco francamente il perché di questo limite.
I professionisti incaricati:
1. La realizzazione degli impianti di illuminazione esterna di cui alla presente legge è
subordinata alla redazione e all’asseverazione di dedicati progetti illuminotecnici,
redatti, in conformità alle direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, da tecnici specialistici,
laureati o diplomati e iscritti agli ordini degli ingegneri/architetti e ai collegi dei periti
industriali/geometri, che dispongano, in alternativa:
a) di dimostrata esperienza biennale nella progettazione illuminotecnica, acquisita nell’esercizio della libera professione;
b) di attestato di frequenza, con esito positivo, di idonei corsi di formazione in materia illuminotecnica, concernenti l’applicazione della presente legge regionale.
La frase sopra significa in soldoni che i soggetti che possono sottoscrivere un progetto che ricade all’interno delle categorie di lavoro sottoposte alla legge devono comunque essere iscritti ad un ordine e avere inoltre una o l’altra opzione.
- Il progetto deve essere corredato dalla dichiarazione di conformità alla presente legge, sottoscritta dal progettista illuminotecnico, e dalla documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera d).
- Al completamento dell’impianto e prima della sua messa in esercizio, la società realizzatrice deve rilasciare, al committente, la dichiarazione di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto, alla presente legge e alle norme tecniche di settore.
- Il collaudo elettrico e illuminotecnico dell’impianto viene effettuato dalla direzione dei lavori, cui compete l’asseverazione circa la coerenza dello stesso con il progetto esecutivo. Per gli impianti di pubblica illuminazione, tali adempimenti sono posti in
capo alle figure professionali individuate dal decreto legislativo 12 aprile 20062006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE “.
Duque questo è un po’ il succo del discorso, rimando come dicevo al testo integrale che trovate più sopra.
Mi raccomando aspetto i vostri commenti!
Alla prossima
Per l’ennesiva volta si è persa l’occasione per mettere d’acordo le parti…
Varrà dire , che a i fini di rispeario energetico si utilizzaremmo ioduri a 4000 o 6000 kelvin, che mi permetteno di declassare, ma non utilizzeremo LED di eguale temperatura di colore.. dato che viene espressamente vietata in tale tecnologia la declassazione.
E’ evidente da parte dei promotori la volontà di fermare una tecnologia, che in ambito di visibilità politica, ha tolto loro molti articoli sui quotidiani locali…
E quì mi fermo, sperando in un tavolo di confronto che già da tempo doveva essere messo in piedi.
Spero che ci sia un ripensamento…
Ciao Leonardo,
il problema come al solito è che quando si sborda troppo in un senso (LED panacea di tutti i mali del mondo) si cerca di tornare sui passi imponendo vincoli insensati.
Spero che questo sia il luogo per un giusto confronto di idee in merito…aspetto altri commenti.
Matteo…dove sei? 🙂
Giacomo
Sono qui, non ti preoccupare.
Concordo con Giacomo, a me pare che si voglia far passare i LED come la soluzione di tutto, e soprattutto gli amministratori ed i media ci si lancino a capofitto, senza ragionare veramente in senso ampio sul tema.
Il limite sulle temperature di colore va inteso credo come rivolto, oltre che a preservare il cielo, anche ad una migliore qualità di luce, personalmente giudico i 6000 una luce troppo fredda, soprattutto se inserita a fianco del sodio ad alta pressione.
Ciao
Vi parlo da nostalgico e conservatore quale sono nell’animo …
Quando ho cominciato a fare questo lavoro la lampada di riferimento era la mercurio…
A quei tempi era poco gradita la SHP, poi sono arrivate le ioduri e la storia si è ripetuta..
Purtroppo o per fortuna la strada del LED è presa, quello che è assurdo è il fatto che i 4000K dei LED siano diversi dai 4000K di una ioduri metallici.
Se lo scopo e frenare gli spettri troppo estesi, allora il valore deve essere uguale per tutte le sorgenti e ne comprendo la ragione; se lo scopo è affondare una nuova tecnologia allora ci devono spiegare il motivo.
Sulle temperature più opportune da usare, si entra nell’aspetto architettonico/progettuale, in certi luoghi sono scorretti od opportuni i 2000K in altri i 4000K in altri i 6000K.
La scelta della sorgente fa parte del PROGETTO che deve fare il PROGETTISTA COMPETENTE.
Hai ragione Elledì, anche secondo me deve valere per tutti i tipi di luce…
Hai ragione anche quando dici che la temperatura di luce va scelta in base all’ambito, ma sul funzionale sopra i 4000 non andrei, e dovrebbe farlo il progettista competente, ma lo sai bene che l’80% degli impianti non è progettato dai progettisti ma da tutti gli altri, dall’installatore al rappresentante della Ditta, e quindi lasciare questa scelta libera vorrebbe dire anarchia totale!
Punire pochi per educarne cento? Questa è la politica? Scusa ma non sono d’accordo. E’ lo stesso vincolo che 10 anni fa venne imposto con le lampade al sodio.
Scusa Giacomo, non vorrei essere brutale o cinico, ma il principio di punire pochi per educare gli altri sta sotto una marea di norme ambientali…può non piacere a livello ideale ma ti assicuro che funziona anche in questo campo, una volta che il sistema capisce che le norme vanno rispettate, (ed occorre che qualcuno ovviamente controlli, la norma da sola serve relativamente…), si adegua con una certa velocità, se si lascia invece il tutto alla libera iniziativa saranno a norma forse l’1% degli impianti, soprattutto se non ci sonon spinte economiche e di opinione pubblica in tal senso…
Buongiorno a tutti.
La legge 17/2000 aveva bisogno di un aggiornamento ed è un bene che questo stia per essere attuato.
Non mi fermerei a discutere sui LED o non LED, 1000K o 10000K. I progetti ben fatti e quelli mal fatti sono sempre esistiti e non saranno i LED a risolvere i problemi legati a impianti “progettati” da chi non è preparato per farlo o da chi ha come unico obiettivo quello di vendere il proprio prodotto “rivoluzionario”. Mi sembra che questa proposta di integrazione della legge cerchi innanzitutto di ben definire chi deve fare cosa e se riuscirà a fare capire od obbligare le committenze l’importanza di avere un progettista qualificato allora avremo fatto passi da gigante.
Mi dispiace solo (e Giacomo tu lo sai) per quel “in alternativa”: a mio parere nell’ambito dell’illuminotecnica, dove non esistono ordini o collegi e neppure una ben definita preparazione scolastica dovrebbe avere più valore l’esperienza (qui è richiesta solo in alternativa ad un titolo) che l’iscrizione ad un albo.
…
purtroppo DOBBIAMO fermarci sui 1000K o 10000K
Quando lo scrivono sulla legge DIVENTA LEGGE !
Poi vacci a discutere con il tecnico del comune sul fatto che la teperatura di colore tra led ed mhl non dovrebbe essere trattata diversamente!
Lui si para il c..o e basta.
Semplicemente non ha senso questa imposizione.
Ciao Tommaso! Finalmente ospite di Luxemozione.
Non aggiungo altro al tuo chiarissimo commento, che tra l’altro mi trova pienamente d’accordo. Vorrei segnalare in merito un articolo che scrissi qualche mese fa:
http://www.luxemozione.com/2010/03/ordine-o-non-ordine-questo-e-il-problema.html
Vorrei segnalare che la frase:
[…]a tecnici specialistici, laureati o diplomati e iscritti agli ordini degli ingegneri/architetti e ai collegi dei periti industriali/geometri, che dispongano, in alternativa:
a)di dimostrata esperienza biennale nella progettazione illuminotecnica, acquisita nell’esercizio della libera professione;
b)di attestato di frequenza, con esito positivo, di idonei corsi di formazione in materia illuminotecnica, concernenti l’applicazione della presente legge regionale.[…]
significa in soldoni che i soggetti che possono sottoscrivere un progetto che ricade all’interno delle categorie di lavoro sottoposte alla legge devono comunque essere iscritti ad un ordine e avere inoltre una o l’altra opzione.
Esatto
Io mi sono sbagliato. Speravo venissero riconosciute anche tutte quelle figure che pur non essendo iscritte ad un albo avessero comunque la possibilità di redigere un progetto illuminotecnico purché potessero dimostrare la loro esperienza e avessero frequentato idonei corsi di formazione.
Ecco invece che chi per esempio si è laureato in disegno industriale seguendo l’indirizzo di lighting (con diversi corsi dedicati all’illuminotecnica) non potrà redigere un progetto; oppure chi ha frequentato dei master di specializzazione in illuminotecnica è comunque escluso. Invece chi è geometra potrà redigere un progetto alla luce delle ore e ore di lezione dedicate all’illuminotecnica durante gli anni di studio… Potere degli ordini??? Scusa Giacomo per la polemica…
Ritorno a bomba sulla proposta di modifica della Legge, non per discutere un aspetto particolare, ma per dire che la Legge è necessaria ma non sufficiente!
Se non c’è un sistema comlessivo che funziona serve a ben poco: e con sistema intendo un committente consapevole, un progettista (che deve esserci!) che sa fare il suo mestiere, le case produttrici che non propongano o spingano prodotti fuori norma e spesso ridicoli dal punto di vista illuminotecnico, le imprese e gli installatori che lavorano bene e rispettando il progetto, ed infine, ma forse la cosa più importante, qualcuno che è in grado di controllare e vigilare sul tutto.
Finché manca questo controllo sui progetti e sul campo l’applicazione della Legge è lasciata alla buona volontà degli attori, e spesso noon basta…si veda cosa succede a Milano dal punto di vista dell’illuminazione pubblica e privata, eppure la Legge c’è da 10 anni!
In questo senso mi pare che la revisione della Legge sia apprezzabile, in quanto stabilisce chi controlla i piani della luce, i progetti e chi può (e deve!) controllare sul campo.
Cosa ne pensate?
Ciao
Andrea
Ciao a tutti.
Ho già parlato con Giacomo riguardo questa normativa, che ritengo anch’io “anomala”, come del resto “anomalo” è l’intero panorama normativo italiano in materia di illuminotecnica.
Ricordiamoci che la prima a risultare “anomala” è la UNI 11248, con la declassificazione indiscriminata per la “luce bianca”.
Con questa legge si è voluto “tornare indietro” per così dire; e siccome non si può smentire una legge UNI, si è scelto probabilmente di colpire quelli che maggiormente hanno calcato la mano sulle scelte inique proposte dalla UNI, e cioè i LED.
Non è assolutamente necessario porre delle restrizioni sugli altri tipi di lampade a luce bianca, perchè dato il loro difficile utilizzo nessuno sano di mente le utilizzerebbe a tutto spiano e indipendentemente dall’ambito considerato, così come si sta facendo con i LED.
Ma la domanda che volevo porre io è un’altra: è mai possibile che in Italia i “tecnici competenti” che dovrebbero trattare questa materia si dimostrino ogni volta dei “cazzoni” (si, questa è la parola giusta)?!?
Io sono ingegnere edile.
La norma sulle costruzioni del 2005, che introduceva molte novità e che era molto attesa, presentava molte lacune ed imperfezioni (poi corrette dalla nuova norma del 2008); ad ogni modo tutti i calcoli indicati sottostavano a quella che è l’evoluzione della teoria nel campo della scienza e tecnica delle costruzioni (quindi sono tutte riferite ad una precisa manualistica ormai accettata in campo internazionale).
Ora, mi volete dire:
1) In che studio o manuale è presente la DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA che grazie ad una luce con Ra>60 è possibile dare fino al 50% in meno di luce di quella che si dovrebbe avere?!?
2) In che studio o manuale è presente la DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA che grazie ad una luce con Ra<60 occorre fornire fino al 50% di luce in più?!?
3) In che studio o manuale è presente la DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA che l'inquinamento luminoso è dovuto in maggior parte al flusso disperso direttamente verso l'alto dall'apparecchio e non dalle riflessioni sulla strada?!?
4) In che studio o manuale viene dimostrato che la luce a 3500K sia preferibile?!?
5) Come è possibile richiedere che i progettisti siano in qualche modo abilitati, quando anche quelli che scrivono queste cose dimostrano di non saperne poi così tanto?!?
Perchè per quanto riguarda i primi due punti, sia il MOVE, sia il CIE, sia la Gran Bretagna concordano che la luce bianca rende effetivamente meglio l'illuminazione MA SOLO A BASSE LUMINANZE, SICURAMENTE MINORI DI 1,00 cd/mq E COMUNQUE AD ESEMPIO PER UNA ME4 PUO' ESSERE ASSIMILABILE A 0,75 cd/mq UNA LUCE BIANCA AL MASSIMO DI 0,60-0,65 cd/mq NON SICURAMENTE 0,50 cd/mq.
Per quanto riguarda il terzo punto, non si comprende perchè a livello internazionale le norme dicano tutt'altro (vedere ultime disposizioni CIE), mentre in Italia non sia presente NEMMENO UNO STUDIO SERIO CHE DIMOSTRI COME I MIGLIORI (sottolineo migliori) APPARECCHI ILLUMINANTI A COPPA O A VETRO PIANO ADDUCANO PIU' O MENO INQUINAMENTO LUMINOSO.
Per quanto riguarda il quarto punto, questa dovrebbe essere materia dei piani della luce comunali, non certo di una legge regionale.
Per quanto riguarda il quinto punto, anch'io mi sarei aspettato qualcosa di più, visto che almeno il 50% dei progetti viene fatto direttamente dai produttori (che ovviamente hanno tutta l'intenzione di far tornare per forza i calcoli).
Grazie.
Ciao
Matteo mi spieghi il punto 3?
Mi pare che ci siano invece studi chiari, e cito Cinzano per tutti, ma ce ne sono altri anche recenti, ad esmpio uno francese che posso forse recuperare, che chiariscono come la componente diretta verso l’alto sia la responsabile di una buona parte dell’inquinamento luminoso.
Per il punto 4, posso assicurarti che un astronomo professionista mi ha detto che per loro la luce bianco-blu risulta difficilmente filtrabile.
Per il resto concordo con te, anche se non sono e non faccio l’illuminotecnico, ma mi occupo quotidianamente di inquinamento luminoso….
Andrea
Per il punto 3 penso che a più riprese Soardo abbia dimostrato come il comportamento “a cavità” delle città sia molto differente da un comportamento “in aperta campagna” per quanto riguarda l’inquinamento luminoso.
Quindi non capisco perchè non si faccia allora una distinzione fra centri densamente abitati (in cui poter inserire anche apparecchi almeno semi-cut-off) e aperta campagna (dove è vero che l’illuminazione diretta concorre almeno alla pari dell’illuminazione indiretta per l’inquinamento luminoso).
Stesso discorso per i 3500K: che senso ha dare dei limiti in zone che non sono di competenza di osservatori astronomici?!? Visto che esistono aree circoscritte, perchè non si fa una legge per le zone di rispetto (che, ricordo, ha già sviluppato la CIE)?
Cioè mi sembra che si stiano dando indicazioni molto “a spanna”, senza un preciso criterio teorico…
Matteo proprio non ci siamo! E mi scuso in anticipo se sono un po’ polemico, nulla di personale ci mancherebbe!
Ho ben presente gli articoli di Soardo, tra l’altro fatti assieme ad un bravissimo prof. dell’Università con cui collaboro, non discuto perché non ne ho le competenze le questioni scientifiche, (anche se ho dei dubbi fondati che ad esempio una zona industriale si comporti come una cavità, e le zone industriali sono devastanti…), ma contesto le soluzioni pratiche che non sono gestibili! Ma ad un cattedratico posso anche perdonarlo, mentre un legislatore deve mediare tra quello che è corretto e quello che è gestibile dall’enet locale e serve effettivamente per migliorare.
Mi spieghi quindi perché in città dovrei permettere di emettere luce verso l’alto? A chi serve questa luce? Forse perché come sostiene Soardo così faccio maggiori interdistanze? Hai mai visto le interdistanze nei nostri paesi? E credi che l’uso della coppa prismatica, che tra l’altro tende a sporcarsi di più, aumenti le intedistanza nel concreto di come funzionano i nostri comuni? Chi mai si preoccupa di questo? Se si preoccupassero sceglierebbero apparecchi con buona efficienza ed adatti all’ambito da illuminare, invece ad esempio si usa in modo indiscriminato l’apparecchio da arredo urbano, che presenta in genere minori prestazioni fotometriche, anche per illuminare le strade in periferia…
Solo regole semplici ed uniformi sono poi applicabili, le distinzioni servono solo a far confuzione agli amministratori, ed alla fine sono inapplicabili!…è forse questo che si vuole?
Secondo punto: anche qui non so discutere sui 3500 o 4000 o 5000, però so che l’IL viaggia a lunghe distanze, come ben noto, tanto che circa il 10% dell’IL visibile dall’Osservatorio di Asiago è dovuto all’illuminazione di Milano (dato dichiarato pubblicamente da un astronomo dell’Osservatorio): perché mai se è opportuno mettere una limitazione sulla temperatura di colore dovrei limitarmi alle aree di protezione?
E’ una strategia che si è già rivelata perdente in molti altri campi ambientali, è la qualità generale che deve migliorare, e così migliorerà anche la qualità delle aree più delicate….
Ciao
Andrea
Infatti sto sviluppando un sistema per l’azienda con cui collaboro che “imponga” in un certo senso sistemi con la maggior efficienza possibile in ogni ambito: si parla tanto di risparmi poi, come dici tu, nessuno si preoccupa di guardare veramente quali sono i consumi reali di tanti apparecchi installati senza grande criterio.
E si, gli apparecchi con coppa garantiscono dal 5% al 15% di interdistanza in più rispetto a quelli con vetro piano (ma questo poi non sarebbe un problema, perchè Bonata ha dimostrato come si possano aggiungere alette che riducano notevolmente l’illuminazione verso l’alto di ogni tipo di apparecchio, basterebbe la volontà di progettare apparecchi simili).
Secondo me una distinzione è molto meglio di “fare di tutta l’erba un fascio” appunto.
Francamente non capisco perchè si siano persi anni e anni di legislazione sull’ inquinamento luminoso e non si sia mai fatto niente di concreto riguardo a migliorare seriamente l’efficienza degli impianti.
La strategia delle aree protette non è stupida: ad esempio uno dei maggiori osservatori europei, quello delle Canarie, ha adottato un regolamento del genere con ottimi risultati (il fatto che l’osservatorio di Asiago sia disturbato da Milano non fa altro che ribadire il concetto che servono definizioni di aree di protezione più precise e SOPRATTUTTO l’applicazione delle norme relative alle aree di protezione).
Ma scusa se vuoi proteggere l’Osservatorio di Asiago devi anche agire su Milano…direi che tutta la pianura padova deve diventare area protetta!
L’efficienza degli impianti migliora se una Legge lo impone, altrimenti non migliorerà mai a meno di una convenienza dei produttori…che ovviamente non c’è! Ti assicuro che in Veneto da quando c’è la LR attuale, chiara e “cattiva”, lo zero verso l’alto, le interdistanze, il controllo dei consumi, le luminanze massime….qualcosa sta cambiando, molto lentamente ma cambia…..no Legge no party!
E questo è confermato dal fatto che le norme UNI specifiche in tanti anni non sono mai riuscite a fer quasi nulla, poiché non essendo cogenti pochissimi le seguono (anche perché parlano di luminanze minime e mai di massime!), qusi nessuno collauda un impianto stradale, figuriamoci gli altri.
In un mondo ideale le tue idee possono essere condivisibili, nella realtà odierna italiana riguardo a questo tema serve purtroppo fare di tutta l’erba un fascio, per ottenere qualche risultato tangibile, e già così è dura…
Ciao
Andrea
P.S.: molto interesante questa discussione, vediamo se qualcun’altro dice la sua!
Anch’io come Tommaso trovo vergognoso che non abbiano rivisto per il meglio chi può firmare un progetto di luce in rispetto alla legge sull’inquinamento luminoso.
E’ vergognoso che non di permetta di progettare a chi è laureato in facoltà dove si studia la luce e ha frequentato master di specializzazione!
Poi permettono di progettare a chi ha alle spalle un ordine o un collegio ma non ha la preparazione idonea sulla luce. Molti hanno solo frequentato quei corsi di due ore di alcune aziende produttrici.
“” 3.Il collaudo elettrico e illuminotecnico dell’impianto viene effettuato dalla direzione dei lavori “”
Il giorno che vedrò fare in modo esteso dei collaudi illuminotecnici sulla pubblica illuminazione sarò un uomo felice…
in effetti collaudo illuminotecnico è un parolone… 🙂 Se davvero si iniziasse a fare il dovuto controllo post impianto beh mi siedo in prima fila di fianco a te 😉
“c-ter incentiva, in coerenza con le disposizioni della presente legge, l’impiego e la diffusione di tecnologie a LED, caratterizzate da sorgenti meno inquinanti dello spettro elettromagnetico e, in ogni caso, con temperature di colore inferiori a 3500 K.”
Cosa significa “incentiva”?
Ma lo sanno in Regione Lombardia che molte aziende anche lombarde stanno investendo un sacco di soldi per progettare apparecchi di illuminazione a LED? Lo sanno che se si passa da 5000 a 3500 K bisogna sostanzialmente riprogettare l’apparecchio? E i soldi che hanno speso fino ad ora?
“Il declassamento stradale, per la maggior resa cromatica, non è consentito in presenza di installazioni dotate di tecnologia a LED”
Questa poi è veramente bella. Il declassamento va bene…. ma non per i LED.
Qualcuno riesce a dirmi chi è che l’ha scritta questa parte della legge così che io possa chiedergli: “Come mai?”