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Chiarezza sul Progetto Illuminotecnico nei CAM Illuminazione Pubblica 2017

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Gli scorsi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo ed aggiornato Decreto in materia di Criteri Ambientali Mininimi per Illuminazione Pubblica.

[Photo in header by Denys Nevozhai on Unsplash]


Il Decreto, pubblicato il 27 settembre 2017 (in copertina il refuso indica 2007), che sostituisce la precedente edizione del dicembre 2013, è intitolato:
Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per  illuminazione pubblica.

Qua per il testo integrale del Decreto

Il testo del nuovo decreto contiene numerose novità, introdotte a seguito di una revisione che ha visto coinvolti diversi attori del settore illuminotecnico, lavori pubblici, associazioni di categoria, regioni, ecc. Il coordinamento è stato gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tra le novità, oltre ad aggiornamenti dei dati tecnici, resi necessari dall’innovazione portata dalla tecnologia LED, sono stati portati adeguamenti degli indici di qualità energetica IPEI ed IPEA per impianti ed apparecchi  d’illuminazione, rispettivamente.

Sono state inoltre introdotte interessanti novità, relative alla selezione delle figure professionali coinvolte nella progettazione illuminotecnica pubblica ed ulteriori evoluzioni sull’applicazione di criteri di controllo del fenomeno di inquinamento luminoso.

Naturalmente per una comprensione più chiara delle novità inserite nel Decreto rimando alla lettura integrale del testo

Il Progetto illluminotecnico e selezione dei Candidati

Nel testo del Decreto viene tolto finalmente ogni dubbio: progetto Elettrico ed Illuminotecnico sono cose distinte.

Come già sottolineato nel testo della UNI 11630 Criteri di Stesura del Progetto Illuminotecnico, esiste una chiara distinzione tra progetto elettrico e progetto della luce: ognuno con norme di riferimento, procedure e competenze specifiche.UNI 11630

All’interno del Decreto CAMP IP si fa chiaro riferimento al testo della UNI 1630 dove, nel paragrafo 4.3.3.2  Elementi del progetto illuminotecnico si legge:

Il progetto illuminotecnico comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici e per ciascuno di questi debbono essere messe in evidenza le soluzioni adottate e le relative motivazioni. Il progetto illuminotecnico deve tener conto della norma UNI 11630 per quanto conforme alle disposizioni del D.Lgs n.50/2016

In particolare nel nuovo testo dei CAM Illuminazione Pubblica sono state confermate o chiarite la distinzione tra progettista dell’impianto elettrico e progettista illuminotecnico.

Il progettista dell’impianto elettrico.

interno od esterno all’organizzazione dell’offerente, dovrà essere regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.

Il progettista illuminotecnico.

inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all’organizzazione dell’offerente, deve possedere i seguenti requisiti:

deve essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013 (ad esempio APIL Associazione dei Professionisti dell’Illuminazione)

Deve inoltre dare garanzie di esperienza: ovvero aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali  prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare;

In grassetto qua sopra le modifiche e principali e conferme dei criteri contenuti nel precedente testo del 2013.

I progettista deve inoltre: non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti.

Nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che abbia caratteristiche di qualità energetica di rilievo, ovvero:

  1. l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
  2. l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
  3. l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

In particolare l’ultimo passaggio chiarisce una volta per tutta l’obbligatorietà d’indipendenza tra chi progetta e chi fornisce e/o produce.

Criteri di Controllo dell’Inquinamento Luminoso

In tema di qualità del progetto d’illuminazione e controllo degli sprechi energetici ed inquinamento luminoso, notevoli sono le novità introdotte nel nuovo testo del Decreto, dove, riassumendo per sommi capi una parte molto articolata (a cui rimando per approfondimenti), viene più volte sottolineata l’importanza del controllo del fenomeno dell’inquinamento luminoso.

Personalmente, come Lighting Designer, considero l’inquinamento luminoso quale importante elemento da considerare in fase di progettazione, non solo come applicazione di una specifica tipologia di apparecchio e di una sorgente, ma come parametro di controllo della qualità generale dell’illuminazione, riferita al contesto e all’utilizzatore dello spazio urbano.

La selezione delle sorgenti

Nello specifico nel testo dei CAM IP 2017 si leggono disposizioni chiare sulla selezione delle sorgenti, sottolineando in modo esplicito la differenza tra Temperatura di Colore e Composizione spettrale emessa da una sorgente luminosa:

Occorre tener presente che una corretta valutazione degli effetti dell’inquinamento luminoso ovvero dell’illuminazione sulla componente animale e vegetale deve essere basato sulle caratteristiche spettrali della luce emessa e non su grandezze derivate, come la temperatura di colore correlata (Tcc), poiché sorgenti con medesima Tcc potrebbero ad esempio presentare distribuzioni spettrali differenti e quindi effetti diversi.[…] Nel caso in cui risultasse impossibile ottenere le caratteristiche spettrali delle sorgenti luminose o moduli LED impiegati ovvero determinare una corretta valutazione degli effetti dell’inquinamento luminoso sulla base delle caratteristiche spettrali delle sorgenti luminose o dei moduli LED impiegati, si consiglia di utilizzare all’interno dei centri abitati (corrispondenti alle zone LZ3 e LZ4) sorgenti luminose ovvero moduli LED con Tcc non superiore a 4000K nominali.

La selezione dei corpi illuminanti

Viene inoltre definita una diversa strategia volta a selezionare corpi illuminati e relativa emissione luminosa sopra i 90°, andando definire una zonizzazione riferita al PRG ognuna caratterizzata da diverse specifiche tipologiche.

[…]gli apparecchi di illuminazione devono essere scelti ed installati in modo da assicurare che il flusso luminoso eventualmente emesso al di sopra dell’orizzonte rispetti i limiti indicati nella tabella che segue.

Cam Illuminazione Pubblica 2017 In cui le zone sono definite come segue:

LZ1: ZONE DI PROTEZIONE – Zone protette e zone di rispetto come definite e previste dalla normativa vigente. Sono ad esempio aree dove l’ambiente naturale potrebbe essere seriamente danneggiato da qualsiasi tipo di luce artificiale ovvero aree nei dintorni di osservatori astronomici nazionali in cui l’attività di ricerca potrebbe essere compromessa dalla luce artificiale notturna. Queste zone devono essere preferibilmente non illuminate da luce artificiale o comunque la luce artificiale deve essere utilizzata solo per motivi legati alla sicurezza.

LZ2: ZONE A BASSO CONTRIBUTO LUMINOSO-  (Aree non comprese nella LZ1 e non comprese nelle Zone A, B o C del PRG) Aree rurali o comunque dove le attività umane si possono adattare a un livello luminoso dell’ambiente circostante basso.

LZ3: ZONE MEDIAMENTE URBANIZZATE –  (Aree comprese nelle Zone C del PRG) Aree urbanizzate dove le attività umane sono adattate a un livello luminoso dell’ambiente circostante medio, con una bassa presenza di sorgenti luminose non funzionali o non pubbliche.

LZ4: ZONE DENSAMENTE URBANIZZATE – (Aree comprese nelle Zone A e B del PRG) Aree urbanizzate dove le attività umane sono adattate a un livello luminoso dell’ambiente generalmente alto, con una presenza di sorgenti luminose non funzionali o non pubbliche.

Cam Illuminazione Pubblica 2017

Per la selezione del flusso luminoso emesso per angoli solidi sopra riportati, viene utilizzata la seguente classificazione (da notare che nella tabella sopra si parla di flusso luminoso in lm e non di intensità espresse in cd/Klm come in alcune Leggi Regionali).

UL (Up Low): questa zona comprende gli angoli steradianti (in questa parte c’è un refuso che riporta steriradianti) compresi tra  90° e 100° verticali e 360°orizzontali. Questa parte contribuisce a larga parte dell’inquinamento luminoso, in assenza di ostacoli e se osservata da grandi distanze;

UH (Up High): questa zona comprende gli angoli steradianti compresi tra 100° e 180° verticali e 360° orizzontali. Questa parte contribuisce all’inquinamento luminoso sopra le città.

Quanto sopra non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori ancora più restrittivi di flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio di illuminazione verso l’emisfero superiore; in tal caso le Amministrazioni sono tenute ad applicare tali norme più restrittive in materia di inquinamento luminoso.

Concludendo

A mio modo di vedere un ottimo  lavoro svolto dai redattori della norma e dal tavolo di confronto coordinato dal Ministero, sicuramente perfezionabile in successive modifiche, ma con contenuti degni di nota. Oltre che per gli aspetti legati al contenimento degli sprechi energetici ed ambientali, un toccasana per la progettazione della luce.

Giacomo
Giacomohttp://www.rossilighting.it
Giacomo Rossi, architetto e lighting designer free lance, fondatore di Luxemozione.com. Dopo anni di attività nella progettazione della luce, fonda assieme ad altri colleghi LDT-Lighting Design Team , studio multidisciplinare di progettazione della luce. Alla progettazione affianca l'attività come docente presso il Politecnico di Milano e altre importanti scuole di architettura e design. tra cui IED Istituto Europeo di Design. E' inoltre autore di articoli su riviste del settore illuminotecnico. Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo di Apil-associazione dei professionisti dell'illuminazione.

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